Statuto

Il seguente Statuto Sociale è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 18 giugno 2009 presso il Circolo “Alessandro Volta” Via G. Giusti, 16 – 20154 Milano.

È costituito il Club del Beccaccino, associazione apartitica e senza fini di lucro, con sede legale in Via Lazzaretto, 19 – 20124 Milano, che ha i seguenti scopi:

a) Divulgare la conoscenza e la tecnica della caccia al beccaccino con il cane da ferma.

b) Fare formazione e informazione, utilizzando i più idonei strumenti di comunicazione, sulle problematiche inerenti la conservazione del beccaccino, del frullino e del loro habitat, nonché sulle pratiche venatorie più razionali nell’ottica di un utilizzo sostenibile delle specie selvatiche.

c) Avviare e sostenere iniziative di ricerca e indagine ornitologica sulle due specie, in particolare sul beccaccino, tramite l’inanellamento a scopo scientifico, la raccolta e catalogazione delle ali e delle code dei soggetti abbattuti, il miglioramento o ripristino degli habitat e qualunque altro tipo di attività che possa contribuire a una loro maggiore conoscenza e monitoraggio nel tempo.

d) Organizzare prove cinofile di caccia su beccaccino senza abbattimento, nello spirito di un sano e amichevole agonismo e nell’ottica dell’identificazionedei riproduttori su cui basare la selezione zootecnica dei cani beccaccinisti, anche gestendo
zone appositamente concepite per la cinofilia venatoria.

e) sviluppare le relazioni amichevoli tra i Soci in vista di un sempre maggiore e più cordiale affiatamento tra i cultori della caccia al beccaccino.

a) Possono far parte del Club del Beccaccino i cittadini italiani e stranieri, anche se non muniti di licenza di caccia, che intendono aderire agli scopi di cui al precedente articolo 1.

b) I nuovi Soci devono sottoporre domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo del Club, corredata dal versamento della quota sociale.
La presentazione di un Socio è gradita ma non indispensabile.
L’accettazione è a discrezione del Consiglio
Direttivo che delibera in proposito alla prima riunione successiva al ricevimento della domanda di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la mancata accettazione e si limita a rimborsare la quota sociale pervenuta assieme alla domanda non accettata.

c) I Soci sono tenuti al versamento della quota sociale la cui entità viene eventualmente aggiornata dal Consiglio Direttivo entro il 30 Novembre di ogni anno relativamente all’anno successivo. In caso di modifica della quota sociale, la ratifica dell’entità della medesima sarà sottoposta al voto dell’Assemblea generale dei Soci nel corso della sua prima riunione utile. Al Socio viene rilasciata una tessera nominativa valida sino al 31 dicembre di ciascun anno. L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso ed è vincolante per l’anno successivo, a meno che il Socio non presenti per lettera raccomandata entro il 31 ottobre, un formale atto di dimissioni relativo all’anno seguente.

d) L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamentodella quota sociale per l’anno in corso. Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso e regolarmente iscritti dall’anno precedente, dispongono del diritto di voto per la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale della Associazione.

e) La qualità di socio si perde:
I. per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 2 c);
II. per morosità. È facoltà del Consiglio Direttivo deliberare la decadenza del Socio che al 30 Aprile non ha ancora versato
la quota sociale per l’anno in corso. La decadenza del socio avverrà sempre nei confronti di coloro che non hanno ancora
versato la quota entro il 31 Dicembre;
III. per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio.


f) Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Sono Organi Sociali:
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) I Sindaci
Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite.

a) È composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
Ciascun socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.
I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.


b) L’Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, essa deve eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare che i presenti abbiano facoltà di voto. Qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, i tre scrutatori provvederanno
allo spoglio delle schede.


c) L’Assemblea generale dei Soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale viene ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.


d) L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in luogo prescelto dal Consiglio
Direttivo entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso; in via straordinaria, può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte dei Sindaci o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.


e) La convocazione è annunciata dal Presidente con tempestiva comunicazione a mezzo posta, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.
Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.


f) L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti.


g) L’Assemblea Straordinaria in prima o in seconda convocazione nel cui Ordine del giorno vi sia l’approvazione di modifiche statutarie è valida solo se vi partecipa almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto, fatta eccezione per quanto previsto
all’ultimo paragrafo dell’Art. 14.

L’Assemblea ha il compito di deliberare:


a) sul programma generale dell’Associazione;


b) sulla elezione delle cariche sociali secondo le modalità previste dall’Art. 6;


c) sui rendiconti finanziari;


d) sulle modifiche dello statuto, l’approvazione delle quali è di competenza dell’Assemblea Straordinaria come previsto dall’Art. 4 g).


e) sulla ratifica dell’entità della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

Fermo restando che tutti i Soci sono eleggibili, in apertura dell’Assemblea elettorale vengono segnalati quei Soci
che hanno espresso la loro intenzione di rendersi disponibili per l’elezione alle cariche sociali.
Le schede elettorali vengono predisposte dalla Segreteria in modo da distinguere l’espressione di voto per il Consiglio Direttivo, rispetto al voto dei tre Sindaci effettivi ed al Sindaco supplente; le schede sono firmate per convalida dal Presidente dell’Assemblea elettorale e quindi consegnate in apertura d’assemblea a ciascuno degli aventi diritto al voto.
Nelle elezioni per il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, su ciascuna scheda il Socio
può indicare fino ad un massimo di 9 nomi di eleggendi per il Consiglio Direttivo, di 3 nomi di eleggendi pei i Sindaci effettivi ed 1 nome per il Sindaco supplente.
Nelle elezioni finalizzate al parziale rinnovo delle cariche sociali, il numero massimo di eleggendi da indicare sulla scheda è pari al numero delle singole cariche vacanti che l’assemblea è chiamata a colmare.
Le schede contenenti un numero di nomi superiore al numero massimo previsto per ciascuna carica sociale saranno considerate nulle.
Su ciascuna scheda il nome di un eleggendo non dovrà apparire più di una volta e comunque l’eventuale ripetizione non costituisce voto aggiuntivo.

a) Il Consiglio è composto di 9 (nove) consiglieri eletti dall’Assemblea generale fra i soci secondo le modalità di cui all’Art. 6. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti restano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.


b) Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio si intende decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le elezioni del
Consiglio.


c) Fra i 9 Consiglieri eletti dall’Assemblea, quello che ha ricevuto il maggior numero di voti – ed in caso di parità, quello più anziano d’età – è responsabile di convocare gli altri 8 Consiglieri eletti entro 30 giorni dall’Assemblea elettorale.
Egli presiede il nuovo Consiglio solo per l’espletamento dell’O.d.G. relativo all’accettazione delle cariche ed alla nomina del Presidente.
Dopo di che il nuovo Presidente eletto assume la presidenza della riunione per la discussione degli altri argomenti all’O.d.G.


d) L’Ordine del Giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo, convocata secondo quanto previsto dal comma precedente, deve includere la formalizzazione dell’accettazione delle cariche elettive e l’elezione delle Cariche di cui all’Art.8. L’accettazione delle cariche deve essere confermata per iscritto e firmata dai singoli eletti ed il relativo documento sarà messo agli atti.


e) Qualora uno o più Consiglieri, o Sindaci, rinunciassero all’incarico entro la prima riunione di Consiglio, comunicando per iscritto la rinuncia medesima, subentreranno nelle cariche i primi non eletti nell’ordine, così come appare dal Verbale dell’Assemblea elettorale.


f) Il Consiglio Direttivo scaduto o dimissionario resta in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla data delle consegne al nuovo Consiglio Direttivo. Le consegne – in mancanza di reclami o impugnazione dell’esito elettorale – devono aver luogo non oltre il trentesimo giorno dalla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni della Assemblea generale dei soci.
Elegge all’interno del Consiglio Direttivo il Presidente dell’Associazione ed un Vice Presidente con funzioni vicarie, nonché il Segretario ed il Tesoriere, cariche queste ultime che possono essere accumulate in un’unica persona. Il Tesoriere ed il Segretario possono essere scelti eventualmente anche fra Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.
Oltre a ciò il Consiglio Direttivo:


a) è responsabile dell’amministrazione sociale;


b) sottopone per l’approvazione all’Assemblea i rendiconti economici e finanziari;


c) decide sulle domande di ammissione di nuovi soci;


d) indice e patrocina manifestazioni;


e) sovrintende al lavoro della segreteria;


f) nomina Soci onorari e/o Presidenti onorari;


g) delibera provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci responsabili di atti o comportamenti contrari all’etica e/o agli interessi della Associazione o di Soci comunque dimostratisi indegni di far parte dell’Associazione;


h) sottopone alla delibera dell’Assemblea Generale l’espulsione di soci oggetto di proposta in tal senso formulata.


i) redige le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente e la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio é presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età.
Le sue riunioni sono valide quando é presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esteriori. Vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglioe dell’Assemblea.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla ratifica di quest’ultimo nella sua prima riunione.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di sue dimissioni, spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario, purché Socio.
Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente: i sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci con l’approvazione del rendiconto economico finanziario non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Il patrimonio della Associazione è costituito:


a) dai beni mobili ed immobili;


b) dalle somme accantonate;


c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.


Le entrate della Società sono costituite:
I. dalle quote annuali versate dai soci;
II. dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
III. dalle attività di gestione;
IV. da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato soltanto dai due terzi dei Soci presenti ad una Assemblea appositamente convocata con lettera raccomandata, spedita almeno venti giorni prima della data di convocazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere destinato esclusivamente a favore di associazioni con fini di pubblica utilità, secondo quanto delibererà l’Assemblea Generale dei soci, sentito il Collegio Sindacale. In mancanza di tale delibera, il Presidente – ed in sua assenza il Collegio Sindacale – procederà a termini di legge.

Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea generale straordinaria se non dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea.
In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
Così come previsto dall’Art. 4, le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazioni da una Assemblea Straordinaria in cui siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Fanno eccezione le modifiche statutarie che riguardano unicamente l’indirizzo della sede legale per le quali l’Assemblea Straordinaria sarà competente a deliberare in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, ovvero senza la necessità del quorum pari al 50% più 1 degli aventi diritto al voto.